Diario ragionato della pandemia

ovvero

Fahrenheit 2021

Versione “ridotta e ragionata” Ordinanza del Consiglio di Stato del 11 dicembre 2020

Da pag. 33 del Dario Ragionato della Pandemia : “….. dell’ordinanza cautelare del 11 dicembre scorso del Consiglio di Stato contro AIFA e Ministero della Salute, il dottor Mangiagalli quella sera di novembre – prima che fosse emessa – mi spiegò l’antefatto. 

 “Per spiegare il significato della parola “off label”, va fatta una premessa – esordisce il dott. Mangiagalli –  In base al giuramento di Ippocrate che regola la nostra professione, il medico si impegna a curare SEMPRE il paziente in ‘scienza e coscienza’ – cioè, in base alle sue conoscenze, ai farmaci disponibili e all’etica professionale – prescrivendo ciò che ritiene utile per lui, dopo averlo informato e ricevuto il consenso al trattamento. E poiché il medico si assume la totale responsabilità di tale decisione, nessuno può interferire nella sua prescrizione. Questo è il pilastro indiscutibile sul quale si basa la Medicina. Nella pratica medica, però, capita continuamente di prescrivere farmaci che sulle indicazioni contenute nel bugiardino e approvate dall’AIFA, non prevedono l’uso specifico per quella malattia. Per esempio, il  Buscopan, indicato per le coliche renali o addominali, viene spesso somministrato in fin di vita, per quel rantolo pre-agonico che sembra soffocare il paziente, anche se nella farmacopea di AIFA tale uso non è previsto: perché il Buscopan prosciuga le secrezioni. Questa è una prescrizione “off label”: cioè usare un farmaco al di fuori dell’utilizzo previsto per quel farmaco.  E questo accade da decenni per un elenco sterminato di farmaci e tutte le Agenzia del farmaco del  mondo lo consentono. Perché se un medico ritiene che un farmaco può essere utile a curare o portare sollievo al suo paziente, non solo ha il diritto, ma il dovere di prescriverglielo “off label”. Perciò, quando i medici, in Italia e fuori, hanno constatato che l’HCQ – individuato come farmaco contro la malaria e le malattie autoimmuni – era in grado, combinato con l’antibiotico Azitromicina, di guarire dal Covid a domicilio, lo hanno prescritto off label: ovvero, su ricetta bianca, a carico del paziente e non del Servizio Sanitario. Che nel caso dell’HCQ non è un problema: perché una scatola costa solo 6 euro e basta e avanza per curare il Covid. Noi, dunque, abbiamo contestato in primis ad AIFA il divieto alla prescrizione off label dell’HCQ per il Covid, perchè  è illegittimo e crea un pericoloso precedente: in quanto limita non solo la libera e responsabile professione del medico, ma anche la libera scelta e il diritto del paziente a scegliere il medico di cui ha fiducia, dal quale farsi guidare nelle cure, senza essere obbligato dall’ALTO a seguire una cura piuttosto che un’altra. O peggio, come accaduto per il Covid: a rimanere chiuso in casa senza cure adeguate oltre alla Tachipirina, rischiando l’aggravamento irrimediabile della malattia…”

“Certo, spiegata così, la questione non è soltanto idrossiclorochina SI’ o NO”. E solleva una problematica complessa che coinvolge temi radicali – commento con Andrea Mangiagalli – Perché il divieto illegittimo alla prescrizione off label rischia di aprire la porta a una sorta di ”medicina di Stato” propria dei regimi autoritari e non delle democrazie: cioè, una Medicina che fa piovere dall’alto le prescrizioni su che cosa è meglio o peggio per la salute psicofisica del singolo che, però, come tutte le “ragioni di Stato” tiene conto anche di altri interessi. Ma voi, allora, nei mesi in cui su l’HCQ pendeva questo divieto, che avete fatto? 


Abbiamo continuato a prescriverla e a curare i nostri pazienti, rispettando il giuramento di Ippocrate che obbliga il medico ad agire secondo “scienza e coscienza” – risponde – Soprattutto durante una grave pandemia e di fronte ad un divieto come quello dell’AIFA scientificamente infondato. Così siamo andati avanti”.

“Ma se i medici potevano continuare a prescrivere HCQ più o meno in sordina, a che cosa è servito questo divieto? – chiedo ancora al dottor Mangiagalli – Solo come deterrente per la maggior parte dei medici? Ma se è così, si determina una situazione paradossale: cioè, se un paziente chiede aiuto al medico che, però, si limita a prescrivergli per telefono Tachipirina e il poveretto si aggrava e muore da solo a casa o in ospedale, quel medico non rischia niente perché si è adeguato alle Linee Guida di AIFA e Ministero. Viceversa se lo cura a casa con HCQ e magari per una complicanza si aggrava e muore, ne risponde il medico penalmente. E’ così?”

“Teoricamente sì, perché il medico è responsabile sia dell’effetto vantaggioso che dannoso. Ma solo se il paziente lo denuncia alla magistratura per procurato danno. Noi, però, abbiamo informato correttamente i nostri pazienti, specificando: ‘Questo farmaco non è autorizzato per il Covid e ci vogliono anni per ottenere una simile autorizzazione. Ma sia io che i miei colleghi lo abbiamo già utilizzato con successo per cui penso che potrebbe farti bene’. E così i pazienti lo hanno accettato fidandosi di noi. Certo qualcuno in teoria poteva denunciarmi se avesse avuto forti effetti collaterali: ma poiché avevamo riscontrato solo miglioramenti, abbiamo tutti accettato il margine di incertezza che comunque fa parte della vita, perché il bilancio rischio/beneficio era a favore del beneficio di salvare una vita umana”. 


L’11 dicembre 2020 – pochi giorni dopo quest’intervista telefonica – l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso dei medici e, viceversa, “irragionevole” e “scientificamente infondato” il divieto di AIFA. Tale provvedimento dovrà essere recepito dal Tar. Ma al di là dell’esito di quest’ultimo passaggio, i princìpi su cui si fonda sono incontestabili. Perché riaffermano la supremazia dei diritti costituzionali anche durante l’emergenza straordinaria ed entrano nelle pieghe del “ragionamento” seguito da AIFA per motivare il suo divieto: evidenziando le “incoerenze scientifiche” non solo di AIFA, ma dell’intera gestione dell’emergenza da parte del CTS di cui AIFA è parte integrante. Perciò vale la pena soffermarsi sul contenuto di questa ordinanza: che ho ridotto in pillole tagliando interi brani (come rivelano i puntini sospensivi) per renderla più comprensibile. A partire dalla premessa in cui il Collegio giudicante riepiloga il senso, i protagonisti e i passaggi giuridici che hanno portato i medici a “fare appello” al Consiglio di Stato.

  “Gli appellanti sono medici” … che hanno somministrato ai loro pazienti l’idrossiclorochina (HCQ) “da decenni usata in Italia per curare circa 60.000 persone affette da malattie autoimmuni…” Ma “Il 26 maggio 2020 AIFA ha disposto la sospensione dell’autorizzazione all’utilizzo off label dell’HCQ per SARS-CoV-2 (…) sulla base di taluni (…) studi clinici randomizzati che avrebbero rivelato un’efficacia incerta nel contrasto al virus e un rischio di tossicità…”. 

Di conseguenza: “…Gli appellanti, in qualità di medici che avevano prescritto l’HCQ ai pazienti”, sono ricorsi contro il divieto di AIFA al TAR (Tribunale amministrativo regionale) del Lazio “chiedendone l’annullamento”,  “censurando” le  argomentazioni di AIFA nel vietare HCQ e lamentando “la lesione della loro autonomia decisionale, tutelata dalla Costituzione e dalla legge, nel prescrivere tale farmaco”.  

E dall’elenco dei passaggi che li hanno portati a “fare appello” al Consiglio di Stato, emerge una sorta di “braccio di ferro legale” tra i medici, da un lato, che tentano di far sentire la propria voce nell’interesse dei pazienti; e AIFA dall’altro che sembra non volere sentire ragioni e insieme al Ministero della Salute si “oppone all’accoglimento del ricorso” contro il divieto del farmaco che si era dimostrato efficace per salvare vite umane

Il TAR, infatti, respinge il ricorso dei medici e il 22 luglio, AIFA “conferma il divieto all’utilizzo off label dell’HCQ”: nuovamente impugnato, allora, dai sanitari presentando nuovi studi sull’efficacia dell’HCQ che il TAR, però, non ritiene sufficienti, per cui lo respinge. Ma i medici, forti della loro convinzione e documentazione, non si arrendono: e propongono “appello cautelare” al Consiglio di Stato “articolando 4 motivi di censura”  e depositando il 7 dicembre anche una “consulenza di parte a firma dei Professori Alessandro Capucci, Luigi Cavanna e della dott.ssa Paola Varese, nonché le Linee guida per la profilassi antimalarica (…)”. Risultato del braccio di ferro: “nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2020,  il Collegio, sulla base dei documenti depositati dalle parti, ha trattato la causa” dichiarando l’appello cautelare dei medici fondato, per le ragioni e nei limiti che qui di seguito si espongono”.

Già dalla premessa, dunque, sorge un dubbio: ammesso che AIFA e Ministero (insieme al CTS e al Governo) per errore abbiano trascurato inizialmente le possibili terapie domiciliari della malattia, perché in seguito non hanno mai considerato l’opportunità di rivedere questa posizione e tuttora la difendono con ostinazione e pervicacia? E il dubbio prende corpo procedendo nella lettura: “(…) in una situazione… di grave emergenza epidemiologica, nella quale si susseguono studi, ricerche… e vengono aggiornati i dati su terapie, sperimentazioni, contagi e decessi è ben difficile negare, sul piano logico (…) la necessità di una rivalutazione… delle misure adottate dalle autorità… AIFA stessa, del resto, ha ammesso nella propria memoria difensiva di avere adottato il provvedimento del 22 luglio 2020, a conferma del precedente del 26 maggio 2020, proprio sulla scorta delle nuove evidenze scientifiche che, a suo avviso, ne avrebbero sconsigliato l’utilizzo”.  Per lo stesso motivo, dunque, non si può “negare il riesame della questione…” e dei “motivi di censura proposti dagli appellanti” per dimostrare “l’illegittimità della nota di AIFA”

E partendo dal primo motivo di censura – “la violazione del principio della libertà prescrittiva del medico curante” – i giudici sottolineano il passo falso di AIFA che, per difendersi, nega le sue stesse affermazioni: “Occorre subito confutare il rilievo difensivo di AIFA” secondo cui “essa, con le note del 26 maggio e del 22 luglio avrebbe solo proibito il rimborso del farmaco dal Servizio Sanitario ma non vietato ai medici di prescriverlo off label (…) Il Collegio prende atto che AIFA, oggi e in questa sede, riconosce l’autonomia decisionale del medico sancita dalla legge che essa afferma di non aver voluto limitare in nessun modo quanto all’utilizzo dell’HCQ (… ) ma deve rilevare, al contrario di quanto AIFA sostiene, che con la nota del 22 luglio … aggiornata al 25 novembre, ha ribadito che «l’utilizzo nei pazienti a domicilio di bassa gravità e nelle fasi iniziali della malattia (… ) può essere consentito solo nell’ambito di studi clinici randomizzati controllati», eliminando ogni dubbio in merito…”  

Insomma, AIFA si contraddice negando l’evidenza e secondo il Consiglio “pecca di astrattezza” quando dichiara di fondare le proprie decisioni sulle “migliori evidenze scientifiche disponibili (…) e di conseguenza, ritiene “tali decisioni….insindacabili nel merito delle scelte”  sulle quali “non intende accettare il contraddittorio”.

In altre parole, l’Agenzia Italiana dei Farmaci ritiene di poter rivendicare una sorta di ruolo da “Intoccabile”, di organismo al di sopra delle parti, insostenibile però, in democrazia, come controbatte il Collegio giudicante: “Non si tratta, come afferma AIFA, di sindacare il merito di scelte opinabili, ma di verificare se queste scelte siano assistite da una credibilità razionale supportata da valide leggi scientifiche correttamente applicate al caso di specie”. 

Per cui AIFA non può sottrarsi “al sindacato del giudice amministrativo, nemmeno in sede cautelare e meno che mai nell’attuale fase di emergenza epidemiologica, per l’esigenza, connaturata alla giurisdizione amministrativa e consacrata dalla Costituzione, di tutelare le situazioni giuridiche (…) che hanno un radicamento costituzionale come il diritto alla salute”… “Il giudice amministrativo deve poter verificare che l’amministrazione abbia applicato in modo corretto (….) le regole del sapere specialistico (…) per evitare che la discrezionalità tecnica del decisore pubblico trasmodi in un INCONTROLLABILE e dunque INSINDACABILE ARBITRIO”. Del resto, come sottolineano i giudici restituendo la palla“…. la stessa AIFA, come ha riconosciuto nelle sue difese, non può vietare”  la prescrizione off label “se non incorrendo nel vizio di eccesso di potere…” 

Così, sgombrato il campo da ogni dubbio formale, il Collegio affronta la questione, posizionandola in un recinto delimitato da specifici paletti: “La questione è se un medico può prescrivere HCQ in fase iniziale, a piccole dosi. Così è correttamente impostata la questione, nei limiti consentiti dal nostro ordinamento al giudice amministrativo sul corretto esercizio della discrezionalità tecnica (…)” Ovvero: “… questo Collegio è chiamato ad esaminare se il divieto… – perché di divieto vero e proprio si tratta – di questo farmaco ritenuto non efficace e non sicuro anche per i pazienti con stadio di malattia meno avanzata, abbia un solido fondamento scientifico, come assume AIFA”.

E il Collegio per ottenere la risposta, parte dai “due canoni basilari a tutela della salute quale fondamentale diritto dell’individuo e della collettività (art. 32 Costituzione)”: cioè, l’appropriatezza e la sicurezza della cura…” E richiamando articoli di legge e sentenze già emesse, ribadisce: “l’insostituibile ruolo del medico nel selezionare le opzioni curative scientificamente valide e necessarie al caso”, aggiungendo che “compete alla scienza medica (…) acclarare quali siano le condizioni di appropriatezza e di sicurezza della cura per il singolo paziente, in base alle conoscenze scientifiche e alle evidenze sperimentali”.

In altre parole, sembra la scoperta dell’acqua calda: cioè, AIFA può autorizzare la commercializzazione e l’utilizzo di un farmaco in linea generale, ma solo il medico può stabilire come e quando quel farmaco va somministrato, in dosi e tempi valutati caso per caso, con il consenso informato del suo assistito. Ma questo principio basilare che sembra scontato – come, appunto, l’acqua calda – è stato messo, invece, malamente in discussione durante questa pandemia, utilizzando in maniera impropria un altro principio: corretto in astratto, ma sbagliato e divenuto un boomerang se applicato nel contesto di un’epidemia. E qual è questo principio? Lo spiegano i giudici: “È noto come a partire dagli anni ’90, l’approccio dominante della scienza medica per scegliere la terapia più adatta, sia quello dell’evidenza scientifica: la cosiddetta Evidence Based Medicine (EBM). Secondo tale metodologia, la scelta della cura avviene, sulla base delle migliori prove di efficacia clinica e, in particolare, di studi clinici a carattere sperimentale, randomizzati e controllati (RCT – controlled randomized trial)…”. Tuttavia, tale necessità “deve misurarsi con l’emergenza epidemiologica in atto, che non ha consentito ancora di acquisire … prove di efficacia cliniche incontrovertibili sull’impiego dell’HCQ nella cura del Sars-CoV-2”. 

E qui il Consiglio tocca il nervo scoperto e dolente della questione. Ovvero la tendenza ad attuare un principio giusto in linea di massima, ma sbagliato e antidemocratico se applicato come un dogma di fede calato dall’alto, e addirittura pericoloso se applicato in un’epidemia in corso. Tutti i medici, infatti, sono consapevoli – come emerso anche dai confronti su whats app – che per molte indicazioni terapeutiche non ci sono ancora i trial clinici di conferma: ma durante un’emergenze sanitaria, la Scienza medica deve cambiare paradigma e passare dalla EBM ( Evidence Based Medicine) basata sugli studi RCT, all’esperienza clinica diretta, reale, sperimentata sul campo con i farmaci disponibili. Che, fra l’altro non è un passaggio solo teorico: al contrario, è un metodo scientifico valido per poi applicare gli strumenti matematici all’esperienza raccolta sul territorio, convalidandola e trasformandola in dati scientifici da mettere a disposizione di tutti. Tant’è vero che l’efficacia dell’HCQ sperimentata in precedenti epidemie, si è rivelata utile anche in questa pandemia: e a maggior ragione andrebbe ulteriormente applicata nella fase iniziale della malattia per verificarne con metodo scientifico l’utilità per nuove ondate e future epidemie. Viceversa, tenere la gente a casa “in attesa” dell’evolversi della malattia solo con Tachipirina, oltre che essere molto pericoloso per il singolo, non è utile neanche da un punto di vista dell’accrescimento delle conoscenze scientifiche per curare Covid. E su questi presupposti si fonda il provvedimento del Consiglio di Stato per dimostrare l’”irragionevolezza” del divieto di AIFA e l’”infondatezza” degli studi con cui ha contestato la somministrazione dell’HCQ all’inizio della malattia.  

Quanto all’appropriatezza della cura: “Gli studi considerati da AIFA nella sua scheda, sono stati condotti su pazienti in fase già avanzata della malattia e già ospedalizzati” o “sulla profilassi preventiva dell’infezione. Ma è pacifico e nemmeno qui in discussione, che l’HCQ non svolga alcun effetto una volta manifestatisi i sintomi più gravi, né in fase di profilassi”. Invece “qui si tratta di accertare se l’HCQ possa svolgere un efficace ruolo terapeutico in fase precoce… con una finestra di attività tra zero e 6 giorni dall’esordio dei sintomi, massima entro la seconda giornata” (…) eventualmente associata ad antibiotici, come l’azitromicina nei primi giorni e ai primi sintomi”. Ma tra gli studi elencati da AIFA “solo due trial sono stati eseguiti non in ospedale su pazienti con malattia lieve, ed entrambi mostrano vistosi limiti” e un quadro “non sempre fondato su un approccio metodologico irreprensibile”. 

In effetti i medici e i loro consulenti, hanno demolito la bibliografia presentata da AIFA punto per punto, come mi spiega il dottor Mangiagalli: “Abbiamo fatto un lavoro pazzesco per contestare uno degli aspetti più importanti del nostro ricorso: l’inconsistenza della documentazione di AIFA per sostenere il suo divieto. E ci ha dato una grossa mano anche uno dei pochi esperti al mondo nella valutazione dei lavori scientifici, che ha svolto questo compito difficile solo per passione, facendo emergere lo scarso livello della documentazione di AIFA”.   

Tornando all’ordinanza, si legge, dunque, che mancano studi “…. che dimostrino in modo incontrovertibile l’inefficacia dell’HCQ nei pazienti con sintomi lievi”. E “a fronte di questo «livello di incertezza» ammessa dalla stessa AIFA, gli appellanti citano nella loro relazione di consulenza diversi studi RCT condotti su coorti più ristrette di pazienti non ospedalizzati; numerosi studi osservazionali retrospettivi (…); nonché un’esperienza clinica raccolta “sul campo” da diversi medici (…) dell’efficacia della terapia con l’HCQ a basso dosaggi, per pochi giorni”. 

E mettendo questi elementi sul piatto della bilancia, i giudici li soppesano come segue: “Non compete a questo Consiglio valutare, e meno che mai decretare, l’efficacia terapeutica dell’HCQ (…) proprio per i limiti connaturati al suo sindacato giurisdizionale, ma ha il dovere di rilevare che la perdurante incertezza circa la sua efficacia terapeutica, ammessa dalla stessa AIFA, non è ragione sufficiente sul piano giuridico a giustificare l’irragionevole sospensione del suo utilizzo sul territorio nazionale …” (…) che, allo stato delle conoscenze parziali e provvisorie, sembra radicale e prematura a livello scientifico”. Inoltre, è “una misura che non consente di verificare – e di fatto vanifica – l’eventuale immediata e anche tenue efficacia dell’HCQ sui pazienti paucisintomatici” se non nei “tempi lunghi necessari alla ricerca” e comunque “non proporzionati alla necessità impellente di cura nell’attuale fase”. 

Di qui il PARADOSSO evidenziato dal Consiglio di Stato: “L’applicazione dei principi dell’EBM in un quadro emergenziale (….)  conduce al PARADOSSO di negare una qualsiasi possibilità di sperimentare in concreto la cura proprio quando maggiore e urgente è la necessità ….”. “L’applicazione di questo metodo scientifico in una forma estrema, non può essere cieca”, né “condurre ad un esito manifestamente irragionevole e sproporzionato, rispetto alla stessa finalità di quel metodo: che è la cura più efficace del paziente”. Non si può arrivare, insomma alla “negazione di ogni possibile cura, in assenza di altra valida alternativa terapeutica domiciliare, anche di una possibile terapia in grado di esercitare (…) quantomeno un benefico o tenue meccanismo immuno-modulatorio e anti-infiammatorio e di arrestare così dal principio… il decorso a volte fatale della malattia”. 

“La scelta se utilizzare o meno il farmaco… deve essere dunque rimessa….alla responsabilità del singolo medico e non a un’astratta affermazione di principio, in nome di un modello scientifico puro, declinato da AIFA con un aprioristico e generalizzato…divieto di utilizzo. Questo Consiglio di Stato ha già chiarito che la cura non è un valore metafisico (…) Non è «un principio autoritativo, un’entità astratta, oggettivata, misteriosa o sacra, calata o imposta dall’alto o dall’esterno…» (Cons. St., sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460), ma deve essere costruita per la persona e con la persona, nel rispetto della dignità umana che costituisce il valore fondante del nostro ordinamento”.
“Non si tratta qui di avallare un incontrollabile intuizionismo sperimentale del singolo medico nella scelta della cura, né di approvare illusorie opzioni terapeutiche inutili o dannose…  ma di riconoscere alla scienza medica… tutta la responsabilità di valutare il singolo caso e di umanizzare e personalizzare la cura sulla base delle acquisizioni scientifiche disponibili”.   

Stabilito, dunque, che sull’efficacia dell’HCQ nella cura precoce contro Covid, tocca al medico decidere e non ad AIFA, il Collegio valuta l’altro punto della questione: “Quanto alla sicurezza della cura, la stessa AIFA riconosce che i dati degli studi clinici randomizzati più recenti non sembrano confermare il maggiore rischio di gravi tossicità” “un eccesso di mortalità”, ed ha “evidenziato la sicurezza di impiego dell’HCQ sia in terapie prolungate che in cicli terapeutici brevi di 5/7 giorni con dosi non elevate, di 200 mg per 2 volte al giorno”. Quanto poi “ai presunti sintomi psichiatrici … non esistono evidenze certe di una correlazione tra modica somministrazione di HCQ e tendenze suicidarie…” 

Perciò “Il rapporto benefici/rischi… non è ragionevolmente tale da precludere l’utilizzo off label dell’idrossiclorochina” … “Tanto più ove si consideri la mancanza di un’adeguata e precoce terapia domiciliare ad hoc per curare la malattia e l’elevata ospedalizzazione dei pazienti affetti da SARS-CoV-2 che, in una fase di ri-espansione della pandemia, come quella attuale, rischia di pregiudicare l’erogazione delle cure (…) verso i pazienti più gravi o bisognosi, con compromissione della stessa efficienza del Servizio Sanitario Nazionale”.

E si arriva così alle CONCLUSIONI dalle quali emerge:… l’irragionevolezza e l’illogicità del divieto imposto dall’AIFA all’utilizzo dell’HCQ nella misura in cui esso, da un lato, sacrifica a priori in modo non giustificato e non proporzionato… l’autonomia decisionale del medico, sancita dal citato art. 3 (…); e dall’altro limita il Diritto alla Salute di cui all’art. 32 della Costituzione, non solo nella sua dimensione personalistica, sospendendo l’utilizzo di una possibile alternativa terapeutica per il singolo paziente, ma anche nella sua dimensione solidaristica, quale interesse della collettività. Proprio il dovere di solidarietà (art. 2 e 32 Costituzione), fondamento vero di un Servizio sanitario nazionale (…) impone in una situazione epidemiologica tanto grave non già di vietare, ma di consentire (…) l’utilizzo di una terapia che possa avere una pur minima efficacia terapeutica, fino all’attendibile prova contraria della sua inefficacia…”Lo Stato sociale di diritto (… ) richiede alla scienza medica di curare, anziché astenersi dal curare i cittadini”.

“La possibilità di prescrivere il farmaco off label (…)  è il portato del principio dell’autonomia decisionale del medico… uno dei cardini intorno ai quali ruota il diritto sanitario…. La Corte Costituzionale .. ha chiaramente affermato questo principio… la regola di fondo di uno Stato democratico in questa materia è costituita dall’autonomia e dalla responsabilità del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione…” 
“…Non vi sono, del resto, contrarie ragioni di salute pubblica che sconsiglino l’impiego generalizzato del farmaco, utilizzato ormai da molti anni… facilmente reperibile e poco costoso…” che  “… potrebbe consentire la cura domiciliare di moltissimi pazienti” e “solo in via di extrema ratio nell’ambito ospedaliero”. “Dalle ragioni esposte discende… l’accoglimento dell’appello cautelare” dei medici e “la sospensione della nota del 22 luglio 2020 di AIFA…”  

Segue la firma del Collegio giudicante (presieduto da Franco Frattini e composto da Giulio Veltri, Massimiliano Noccelli, Giovanni Pescatore e Giulia Ferrari) sotto il provvedimento che getta un fascio di luce su uno dei momenti più bui dell’umanità. 

E conferma che l’attuale disastro umano, sociale ed economico non è solo colpa del virus….. “